Art. 148.
(Cassa delle ammende).

      1. Le risorse economiche della Cassa delle ammende del dipartimento della amministrazione penitenziaria devono essere impiegate:

          a) per il finanziamento di progetti per l'assistenza economica alle famiglie dei detenuti e per l'assistenza post-penitenziaria;

 

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          b) per il finanziamento di programmi volti al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati durante la esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, anche in regimi alternativi alla detenzione;

          c) per il finanziamento di progetti per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

      2. I progetti e i programmi di cui al comma 1 trasmessi dai provveditorati sono predisposti dagli stessi o ricevuti dagli istituti o centri di servizio sociale per adulti o da enti od organismi pubblici o privati. Ai progetti e ai programmi è unita una relazione di valutazione dell'assessorato competente per la sicurezza sociale della provincia nel cui territorio si trovano gli uffici penitenziari nonché gli enti od organismi proponenti.
      3. Le risorse economiche, con le finalità di cui al comma 1, possono essere impiegate anche per il finanziamento congiunto con fondi europei.
      4. Annualmente la Cassa delle ammende distribuisce le risorse economiche fra i provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria per il finanziamento di progetti e di programmi rispondenti alle finalità indicate nel comma 1.
      5. La distribuzione prevista dal comma 4 avviene in base alla spesa prevista per i progetti e i programmi trasmessi dai provveditorati e non può superare l'80 per cento delle risorse stesse. L'importo residuo di tali risorse è gestito dalla Cassa delle ammende per il finanziamento di progetti e di programmi disposti direttamente dal dipartimento della amministrazione penitenziaria.
      6. Le risorse economiche ai singoli provveditorati sono corrisposte, considerata anche la valutazione dell'assessorato provinciale competente per la sicurezza sociale di cui al comma 2, in relazione alla entità dei progetti e dei programmi presentati e previa una positiva valutazione dei medesimi. Quando il complesso delle richieste di finanziamento supera le risorse disponibili, sono preferiti i progetti e i programmi che presentano la maggiore

 

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corrispondenza alle finalità di cui al comma 1 e una particolare rilevanza delle situazioni su cui intervengono.
      7. La Cassa delle ammende deve promuovere il completo impiego delle risorse economiche di cui dispone.